Autocertificazioni
Autocertificazioni
COS'È
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.
QUANDO PUO’ ESSERE UTILIZZATA
Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000).
Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura:
"A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".
La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino : infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni .
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.
Pertanto dal 1°/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per emissione carta di soggiorno, concessione di cittadinanza italiana etc.); il cittadino presenterà idonea autocertificazione al posto del tradizionale certificato.
Rimane,invece, invariata la disciplina riguardante i certificati rilasciati ad uso privato.
Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
CHI PUO’ AVVALERSI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Possono fare l’autocertificazione:
• i cittadini italiani
• i cittadini dell’Unione Europea
• i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
CHE COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE
Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive
• La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:
1. data e luogo di nascita;
2. residenza;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
5. stato di famiglia;
6. esistenza in vita;
7. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
8. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
9. appartenenza ad ordini professionali;
10. titoli di studio, esami sostenuti;
11. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
12. reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
13. assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
14. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
15. stato di disoccupazione;
16. qualità di pensionato e categoria di pensione;
17. qualità di studente;
18. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
19. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
20. situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
21. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
22. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
23. qualità di vivenza a carico;
24. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
25. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Infine si prevede la modalità alternativa all'autenticazione di copie :
Art. 19 D.P.R. 445/2000. Modalità alternative all'autenticazione di copie.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati
Art. 19-bis D.P.R. 445/2000. Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.
DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
VALIDITA’ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono .
ARTICOLI CODICE PENALE INERENTI AUTOCERTIFICAZIONI
Articolo 483 -
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 495. (1)
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
Art. 496. (1)
False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.