DPCM 4/2/1977 - Studioaleo

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DPCM 4/2/1977

Norme tecniche edilizia
Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Le presenti norme tecniche, sebbene facciano riferimento a una normativa ora abrogata sono da ritenersi pienamente vigenti (Consiglio di Stato sentenza 15 ottobre 2015, n. 477).

Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento
Deliberazione 4 febbraio 1977  (So alla Gu 21 febbraio 1977 n. 48)
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Il Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
Considerato che, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 319 del 1976, occorre provvedere:
alla predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;
alla indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, tra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
alla determinazione di norme tecniche generali;
1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;
3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;
4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc., con salvezza di eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
che, con decreto interministeriale 10 agosto 1976, n. 697, è stata all'uopo costituita apposita commissione di studio, che si è avvalsa della collaborazione di qualificati esperti nelle specifiche materie dei Ministeri dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, della facoltà di agraria di Portici (Napoli), delle facoltà di ingegneria di Bologna, Milano, Napoli e Roma, della Cassa per il Mezzogiorno, della Federazione acquedotti municipalizzati, di istituti di ricerca, di uffici di igiene, di aziende acquedottistiche comunali della Confindustria, dell'Alleanza nazionale contadini, dell'Associazione italiana allevatori, dell'Associazione nazionale bonifiche, della Coldiretti, della Confagricoltura, dei consorzi di bonifica, nonché di varie altre importanti aziende di Stato;
che detta commissione ha provveduto alla elaborazione dei criteri e delle norme tecniche generali sopraindicati;
Ritenuto che occorre regolare le materie di cui alle lettere b), d), e) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, che ha espresso il proprio parere al riguardo con voto n. 897 del 17 dicembre 1976;
Delibera:
I criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , sono quelli contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 facenti parte integrante della presente delibera.
La presente delibera ed i relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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